Entro il 6 dicembre 2021, tutti gli impianti di stoccaggio e di lavorazione dei rifiuti, esistenti o di nuova costruzione, dovranno trasmettere al Prefetto l’aggiornamento del Piano di Emergenza Interno (PEI). Vediamo di cosa si tratta.
Il Piano di Emergenza Interno (PEI): cos’è?
Visto l’intensificarsi degli episodi di roghi dolosi di rifiuti all’interno degli impianti, l’art. 26-bis del D.L. 113/2018 prevede l’obbligo di dirigere:
- un Piano di Emergenza Interno (PEI) di competenza del gestore degli impianti;
- un Piano di Emergenza Esterno (PEE) di competenza del Prefetto.
Concentrandoci sul Piano di Emergenza Interno, quest’ultimo ha lo scopo di:
- controllare e circoscrivere gli incidenti in modo da minimizzarne gli effetti e limitarne i danni per la salute umana, per l’ambiente e per i beni;
- mettere in atto le misure necessarie per proteggere la salute umana e l’ambiente dalle conseguenze di incidenti rilevanti;
- informare adeguatamente i lavoratori, i servizi di emergenza e le autorità locali competenti;
- provvedere al ripristino e al disinquinamento dell’ambiente dopo un incidente rilevante.
Si tratta quindi di un documento di grande importanza, il cui contenuto dev’essere preparato con cura e revisionato costantemente.
Quando aggiornare il PEI?
Il piano, precedentemente inviato al Prefetto entro il 4 marzo 2019, deve essere aggiornato ogni tre anni. Facendo quindi un rapido conto, è già ora di procedere!
Con l’entrata in vigore del Dpcm 27 agosto 2021 infatti, tutti i gestori degli impianti (tranne quelli che ricadono nell’ambito di applicazione del D.Lgs. n. 105/2015) dovranno trasmettere al Prefetto tutte le informazioni utili per l’elaborazione (se l’impianto è di nuova costruzione) o per l’aggiornamento (se l’impianto era già esistente prima dell’aprile 2019) del PEI entro il 6 dicembre 2021.
Per ulteriori informazioni e specifiche su come redigere il PEI ti invitiamo a visitare questo link.