La Legge n. 108 del 29 luglio 2021 (nota come “Decreto Semplificazioni”), entrata in vigore il 31 luglio 2021, ha modificato ulteriormente il D.lgs. 116/2020, in merito all’attestazione di avvenuto smaltimento.
Un po’ di storia
Il D.lgs. 116/2020 (entrato in vigore il 26/09/2020), stabiliva che un produttore che conferisce i rifiuti a soggetti autorizzati alle operazioni D13, D14, D15 (rispettivamente raggruppamento, ricondizionamento, deposito preliminare) è sollevato da responsabilità purché riceva, oltre al formulario di identificazione, anche l’attestazione di avvenuto smaltimento sottoscritta dal titolare dell’impianto.
L’attestazione di avvenuto smaltimento oggi
La suddetta norma aveva, purtroppo, delle lacune.
Per prima cosa non indicava quale fosse il soggetto tenuto al rilascio dell’attestazione e non prendeva in considerazione eventuali ulteriori soggetti subentranti all’interno della gestione dei rifiuti stessi.
Secondo, il produttore di rifiuti non poteva sapere se effettivamente questi rifiuti fossero stati poi smaltiti o invece recuperati.
Infine, il soggetto che per primo riceveva tali rifiuti per operazioni di trattamento (D13, D14 e D15), poteva solo rilasciare un’ attestazione di ‘avvio a smaltimento’, con la quale documentava che che i rifiuti fossero stati conferiti ad un soggetto autorizzato per le operazioni di definitivo smaltimento.
Come anticipato, la legge n.108/2021 è intervenuta sulla disciplina modificando il comma 5 dell’art. 188 del D.lgs. 152/2006. Si legge infatti:
Nel caso di conferimento di rifiuti a soggetti autorizzati alle operazioni intermedie di smaltimento, quali il raggruppamento, il ricondizionamento e il deposito preliminare di cui ai punti D13, D14, D15 dell’allegato B alla parte quarta del decreto, la responsabilità per il corretto smaltimento dei rifiuti è attribuita al soggetto che effettua dette operazioni.
La riformulazione elimina quindi la previsione dell’attestazione di avvenuto smaltimento e riconduce espressamente la responsabilità del produttore per il corretto smaltimento dei rifiuti ai principi generali.

Con questa modifica normativa, l’impianto intermedio che riceve i rifiuti non è più obbligato a trasmettere l’attestato di avvenuto smaltimento al produttore e la responsabilità di quest’ultimo è esclusa per tutta la durata della gestione dei rifiuti stessi. Chi è tenuto, invece, è il soggetto che riceve i rifiuti per svolgere operazioni di recupero o smaltimento, anche preliminari, a condizione che il detentore abbia ricevuto la quarta copia del formulario entro i 3 mesi dal conferimento al trasportatore oppure comunicato alle autorità competenti la mancata ricezione, alla scadenza dei 3 mesi (6 per i conferimenti transfrontalieri).
Tutto potrebbe cambiare con il RENTRI
Ripetiamo quindi che l’impianto intermedio che riceve i rifiuti non è più obbligato a trasmettere l’attestato di avvenuto smaltimento al produttore; questa però non è una decisione definitiva, bensì di un rinvio. Infatti è previsto che il decreto ministeriale attuativo del Registro Elettronico Nazionale dovrà definire, tra l’altro, le “modalità per la verifica e l’invio della comunicazione dell’avvenuto recupero o smaltimento dei rifiuti, nonché le responsabilità da attribuire all’intermediario” (art. 188-bis del D.lgs. 152/2006). Stay tuned!