Dal 1° Luglio 2022 è in vigore l’obbligo di invio dei dati relativi alle operazioni transfrontaliere (comunemente dette autofatture estere) tramite il Sistema d’Interscambio (SDI) in formato XML. Questo significa anche che, contestualmente, verrà abolito l’esterometro.
È stato il Decreto Fiscale 146/2021 legato alla Legge di Bilancio 2022 a sancirne l’abrogazione che, inizialmente, era fissata al 1 Gennaio 2022.
Pertanto, quando si riceve una fattura da un fornitore estero (normalmente in formato cartaceo o PDF), sarà necessario emettere un’autofattura in formato elettronico. Questa andrà poi necessariamente inviata al SDI entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello di ricevimento da parte del fornitore.
Come si registrano le autofatture estere
Allora, facciamo finta di ricevere una fattura transfrontaliera e proviamo ad approfondire che cosa comporta questo nuovo adempimento sul tracciato della fattura elettronica.
Nel Codice destinatario deve essere inserito codice assegnato dal sistema al destinatario o il codice generico formato da soli 7 zeri ‘000000’. Questo consentirà di spedire l’autofattura tramite il SDI e poterla ricevere nel proprio cassetto fiscale nell’area delle fatture ricevute.
Contrariamente a quanto succede normalmente, nell’autofattura dovremo inserire i dati della nostra azienda nel campo Cessionario/committente e i dati del fornitore nel campo Cedente/Prestatore. Vedremo tra poco come con un software dedicato questa operazione venga fatta in automatico limitando al massimo il rischio di errore.

Attenzione al codice TD da usare!
Un occhio di riguardo va dedicato al tipo di documento, che dovrà necessariamente essere uno tra questi:
- TD17 – Integrazione-autofattura per acquisto servizi dall’estero (soggetto estero residente in UE o extra UE, nella Repubblica di San Marino, oppure nella Città del Vaticano);
- TD18 – Integrazione per acquisto di beni intracomunitari (soggetto estero residente quindi in uno dei Paesi della Comunità Europea);
- TD19 – Integrazione/autofattura per acquisto di beni ex art. 17, c 2, D.P.R. 633/72 (Questo caso si verifica quando il venditore estero vende beni che sono già nel territorio italiano e quindi non è necessario effettuare l’operazione di importazione o altro. In questo caso emette una fattura che riporta solo l’imponibile e non l’imposta, che andrà assolta dal compratore italiano. Questi, infatti, deve emettere l’autofattura riportando nel rispettivo documento i dati relativi all’imposta).
Abbiamo quasi finito, un ultimo sforzo.
Occhio ai “dettagli”
Nel campo Data della sezione Dati generali dovremo indicare:
- la data di ricezione (o comunque una data ricadente nel mese di ricezione della fattura emessa dal fornitore estero), nel caso di emissione del documento integrativo relativo all’acquisto da fornitore intra-UE;
- la data di effettuazione dell’operazione, nel caso di emissione dell’autofattura relativa a fornitori extra-UE.
Infine, nella sezione ‘Dati fatture collegate’ dovremo indicare gli estremi della fattura ricevuta.
Che fatica queste Autofatture Estere!
Sicuramente la Fatturazione elettronica ha i suoi pro e i suoi contro, tra i quali c’è la necessita di prestare una maggiore attenzione su molti dati prettamente “informatici”, che prima non erano necessari. Sul mercato sono disponibili tanti programmi che ti consentono, non solo di sbrigare certe pratiche più semplicemente, ma anche di farti risparmiare tempo!
Alcune sono web, come Fatture in Cloud. A altre le puoi comodamente installare sul tuo PC come FATT di Omicron Sistemi.
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