luglio 2022 fatture elettroniche

Nuove regole per le fatture estere

di Alexander Quarella

Dal 1° luglio 2022 è entrato in vigore l’obbligo di invio dei dati relativi alle fatture estere tramite il Sistema d’Interscambio in formato XML. Attualmente i soggetti IVA residenti o stabiliti in Italia sono tenuti a documentare all’Agenzia delle entrate le operazioni svolte con l’estero tramite l’esterometro in alternativa all’emissione della fattura elettronica. E’ stato il Decreto Fiscale 146/2021 legato alla Legge di Bilancio 2022 a sancire l’abrogazione inizialmente fissata al 1 Gennaio 2022.

Cosa è cambiato dal 1° luglio 2022 per le fatture attive estere?

Per emettere una fattura verso un nostro cliente estero non dovremo fare altro che emettere una normale fattura elettronica:

  • entro 12 giorni dall’effettuazione dell’operazione;
  • entro il giorno 15 del mese successivo a quello a cui si riferiscono le operazioni riportate in fattura, se si tratta di fattura differita.

Al posto del codice destinatario, trattandosi di un soggetto estero, utilizzeremo il codice di sette “x”, come indicato dall’Agenzia delle entrate. Questo consentirà al Sistema di Interscambio di capire che stiamo emettendo una fattura destinata ad un soggetto non residente in Italia. Nel campo relativo all’ID Paese andremo ad inserire la sigla corrispondete al Paese di residenza del cessionario/committente, mentre per il CAP utilizzeremo il codice convenzionale numerico composto da cinque zeri: “00000”.

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Fatture passive dall’estero

Per le fatture ricevute da un fornitore estero, la questione diventa leggermente più complessa. Si dovrà, infatti, andare ad emettere una fattura elettronica, utilizzando i tipi documento TD17, TD18 e TD19:

  • TD17: Integrazione/autofattura per acquisto di servizi dall’estero;
  • TD18: Integrazione per acquisti di beni intra UE;
  • TD19: Integrazione/autofattura per acquisto di beni ex art. 17 c. 2 D.P.R. 633/72. Occorrerà emettere l’integrazione o l’autofattura entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello di ricevimento della fattura da parte del fornitore.

Come chiarito dalla Guida rilasciata dall’Agenzia delle entrate (ultima versione 1.7), i documenti integrativi dovranno essere annotati sia nel registro di entrata, sia in quello di uscita, per consentire la corretta liquidazione dell’IVA. Segnaliamo anche che l’Agenzia delle entrate, nella propria Guida, suggerisce comunque di trasmettere tali documenti entro la fine del mese di ricezione della fattura/effettuazione dell’operazione, nel caso in cui ci si voglia avvalere delle bozze di registri IVA precompilati. Nella compilazione delle fatture TD17, TD18 e TD19 dovremo riportare per intero i dati dell’operazione descritti nella fattura originaria. Indicare i dati del fornitore nella sezione dedicata al Cedente/Prestatore e indicare invece i nostri dati nella sezione del Cessionario/Committente. Nella suddetta guida vengono illustrati gli ulteriori campi da compilare.

Cosa è cambiato con le fatture estere con San Marino dal 1° luglio 2022

Il DM 21 giugno 2021 ha disciplinato la fatturazione elettronica per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi che intercorrono tra Italia e San Marino. E’ stata quindi prevista la possibilità di emettere fattura elettronica nelle operazioni poste in essere con operatori di San Marino. L’obbligo entrerà in vigore dal 01 luglio 2022 (in via facoltativa tale possibilità è già operativa). Le fatture emesse in formato elettronico da soggetti passivi italiani riporteranno:

  • il numero identificativo del cessionario sammarinese (cinque numeri preceduti dal prefisso SM);
  • nel campo “natura” il codice “N3.3” (“non imponibili – cessioni verso San Marino”);
  • nel campo “codice destinatario”, il codice “2R4GTO8” attribuito all’Ufficio tributario di San Marino, che sarà uguale per tutti gli operatori residenti a San Marino.

Sarà l’ufficio tributario sanmarinese a convalidare la regolarità della fattura e a darne comunicazione al soggetto passivo italiano attraverso un apposito canale telematico. Solo nel caso in cui questa procedura di verifica si concluda positivamente, la cessione potrà essere considerata non imponibile ai fini IVA. Qualora, entro i 4 mesi successivi all’emissione della fattura elettronica, l’ufficio tributario sanmarinese non convalidi la regolarità della fattura, il comma 3 dell’art. 3 del D.M. 21 giugno 2021 demanda al soggetto passivo italiano l’obbligo di emettere nota di variazione in aumento.

Fatture di acquisto estere con San Marino

Anche le fatture di acquisto da operatori residenti a San Marino saranno recapitate tramite SDI. A tale proposito evidenziamo che la fattura di acquisto di beni senza l’esposizione dell’Iva italiana dovrà essere autofatturata come di consueto. La fattura di acquisto di beni con l’esposizione dell’Iva italiana potrà essere contabilizzata – e conseguentemente l’Iva potrà essere detratta – solo dopo avere ricevuto la comunicazione telematica che l’Agenzia delle Entrate italiana e l’Ufficio Tributario di San Marino avranno espletato le loro rispettive verifiche.

Con questo è davvero tutto, resteremo ovviamente sempre all’erta per aggiornarvi sulle future evoluzioni di un argomento così impattante nella quotidianità di aziende e Partite IVA.

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