Uno dei quesiti che interessa di più i produttori di rifiuti speciali e pericolosi è: come tenere sotto controllo le giacenze al fine di non sforare i limiti? In questo articolo cerchiamo di dare una risposta chiara a questo dubbio.
I limiti del deposito temporaneo dei rifiuti non pericolosi
I limiti di deposito temporaneo dei rifiuti sono regolamentati dall’art. 183 del Testo Unico Ambientale e sono differenti se si tratta di limiti che riguardano i rifiuti pericolosi e non pericolosi.
Secondo il suddetto articolo, infatti, “i rifiuti non pericolosi devono essere raccolti ed avviati alle operazioni di recupero o di smaltimento secondo le seguenti modalità alternative, a scelta del produttore”:
- con cadenza almeno trimestrale, indipendentemente dalle quantità in deposito;
- quando il quantitativo di rifiuti non pericolosi in deposito raggiunga i 20 metri cubi. In ogni caso, allorché il quantitativo di rifiuti non superi i 20 metri cubi l’anno, il deposito temporaneo non può avere durata superiore ad un anno;
- limitatamente al deposito temporaneo effettuato in stabilimenti localizzati nelle isole minori, entro il termine di durata massima di un anno, indipendentemente dalle quantità .

I limiti del deposito temporaneo dei rifiuti pericolosi
L’art. 183 del Testo Unico Ambientale precisa inoltre che “i rifiuti pericolosi devono essere raccolti ed avviati alle operazioni di recupero o di smaltimento secondo le seguenti modalità alternative, a scelta del produttore”:
- con cadenza almeno bimestrale, indipendentemente dalle quantità in deposito;
- quando il quantitativo di rifiuti pericolosi in deposito raggiunga i 10 metri cubi. In ogni caso, allorché il quantitativo di rifiuti non superi i 10 metri cubi l’anno, il deposito temporaneo non può avere durata superiore ad un anno;
- limitatamente al deposito temporaneo effettuato in stabilimenti localizzati nelle isole minori, entro il termine di durata massima di un anno, indipendentemente dalle quantità .
Le sanzioni
Sono previste delle sanzioni per chi sfora i limiti del deposito temporaneo, vediamo di seguito quali.
Nel caso in cui i rifiuti si trovino ancora presso il luogo di produzione, il mancato rispetto di tempi o quantità del deposito temporaneo inquadra l’illecito di deposito incontrollato o abbandono. Se a commettere il reato è un privato è sanzionato con una multa da 300 a 3.000 Euro per i rifiuti non pericolosi, raddoppiata se riguarda rifiuti pericolosi. Se commessa da un responsabile di Ente o titolare di impresa è punita con l’arresto da tre mesi ad un anno o ammenda da 2.600 a 26.000 Euro per rifiuti non pericolosi. Se i rifiuti sono invece pericolosi, la multa rimane uguale, ma aumenta l’arresto: è punibile, infatti, con la reclusione da 6 mesi a 2 anni.
Come gestire le giacenze dei rifiuti
Per gestire le giacenze in modo veloce e automatizzato la scelta più idonea è sicuramente quella di dotarsi di un software tipo il nostro RES. Il gestionale, infatti, consente di tenere sott’occhio il superamento dei limiti di attività presenti in autorizzazione, sia quantitativi che temporali. In particolare, con il nostro software:
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