Il registro di carico e scarico è uno dei documenti principali per quanto riguarda la tematica dei rifiuti e contiene le informazioni sulle caratteristiche quali/quantitative dei rifiuti prodotti e/o gestiti. Il registro di carico e scarico, congiuntamente al formulario, costituisce prova della tracciabilità dei rifiuti, della loro produzione e del loro invio a recupero o smaltimento; consente inoltre l’effettuazione dei controlli da parte delle autorità preposte. Proprio per questa sua importanza in questo articolo vogliamo aiutarvi a non incappare in 4 possibile sanzioni se gestito in modo scorretto.
1. Rifiuti non pericolosi
Come si legge all’arti. 258 comma 2 del D.Lgs. 152/2006, chiunque omette di tenere o tiene in modo incompleto il registro di carico e scarico relativamente ai rifiuti non pericolosi, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 2.600 a Euro 15.500. La sanzione è ridotta da Euro 1.040 a Euro 6.200 nel caso di imprese che occupano un numero di unità lavorative inferiore a 15, calcolate con riferimento al numero di dipendenti occupati a tempo pieno durante un anno, mentre i lavoratori a tempo parziale e quelli stagionali rappresentano frazioni di unità lavorative annue.
2. Rifiuti pericolosi
Anche per i rifiuti pericolosi vale la stessa regola, ma con sanzioni molto più alte. Cita infatti l’art. 258 comma 2 del D.Lgs. 152/2006 che chiunque omette di tenere o tiene in modo incompleto il registro di carico e scarico relativamente ai rifiuti pericolosi, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 15.500 a Euro 93.000, nonché con la sanzione amministrativa accessoria della sospensione da un mese a un anno della carica rivestita dal soggetto responsabile dell’infrazione e della carica di amministratore. La sanzione è ridotta da Euro 2.070 a Euro 12.400 nel caso di imprese che occupano un numero di unità lavorative inferiore a 15, calcolate con riferimento al numero di dipendenti occupati a tempo pieno durante un anno, mentre i lavoratori a tempo parziale e quelli stagionali rappresentano frazioni di unità lavorative annue.
3. Inesattezze
L’art. 258 comma 5, D.lgs. 152/2006 specifica che, se le indicazioni contenute nel registro sono formalmente incomplete o inesatte ma i dati riportati nella comunicazione al catasto, nei registri cronologici di carico e scarico, nei formulari di identificazione dei rifiuti trasportati e nelle altre scritture contabili tenute per legge consentono di ricostruire le informazioni dovute, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 260 Euro a 1.550 Euro.
4. Mancata conservazione
Sempre l’art. 258 comma 5, D.lgs. 152/2006 specifica che la stessa pena pecuniaria, da 260 a 1.550 Euro, si applica nei casi di mancato invio alle autorità competenti e di mancata conservazione dei registri.
Correzioni ammesse
In conclusione di questo articolo vogliamo ricordare che le correzioni sul registro di carico e scarico sono ammesse! Le eventuali modifiche infatti possono essere eseguite “barrando” i dati errati e riportando nel campo annotazioni i dati corretti e la motivazione della correzione. Ad una condizione però! Tutte le correzioni devono preservare la riconoscibilità del dato iniziale: bianchetto non ammesso quindi!