Registro carico e scarico, quando stampare le registrazioni

Registro carico e scarico, quando stampare le registrazioni?

di Sara Lavagna

Il modello di registro di carico e scarico è stato approvato dal D.M. 1 aprile 1998 n. 148. I registri di carico e scarico tenuti mediante software gestionali possono essere stampati utilizzando carta di formato A4 regolarmente vidimata dalla CCIAA di competenza. Ma quando è necessario stampare il registro di carico e scarico dei rifiuti?

Entro quanto effettuare la stampa del registro carico e scarico rifiuti?

La frequenza con cui predisporre le movimentazioni è indicata dalla normativa, in particolare:

  • per i produttori almeno entro 10 giorni lavorativi dalla produzione del rifiuto e dallo scarico del medesimo;
  • per i soggetti che effettuano la raccolta e il trasporto almeno entro 10 giorni lavorativi dalla effettuazione del trasporto;
  • per i commercianti e gli intermediari e i Consorzi almeno entro almeno entro 10 giorni lavorativi dalla effettuazione della transazione relativa;
  • per i soggetti che effettuano le operazioni di recupero e di smaltimento entro 2 giorni lavorativi dalla presa in carico dei rifiuti;
  • per i rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo l’annotazione nel registro di carico e scarico deve avvenire entro 5 giorni dalla produzione del rifiuto e dallo scarico del medesimo.

Ma nel caso in cui il Registro di carico e scarico sia tenuto con modalità informatiche, entro quando bisogna stampare le registrazioni?

L’introduzione dell’art. 2215-bis del Codice Civile introdusse la possibilità di tenuta dei registri contabili con strumenti informatici, in alternativa agli strumenti cartacei, che prevedeva la possibilità di una separazione temporale tra il momento di memorizzazione della registrazione contabile e quello della stampa su supporto cartaceo.

L’art. 7 comma 4-ter del DL n. 357/1994 aveva sancito la temporanea regolarità della tenuta dei registri mediante sistemi informatici con l’obbligo però di effettuare la stampa entro il termine di tre mesi dalla presentazione della dichiarazione dei redditi.
Quest’ultimo articolo però è stato modificato dal Decreto Crescita. Vediamo in seguito nel dettaglio.

Cosa dice il Decreto Crescita

L‘articolo 12-octies della Legge 58/2019 di conversione del Decreto Crescita, che modifica l’articolo 7, comma 4-quater del DL n. 357/1994, dice che i registri contabili tenuti con sistemi elettronici possono essere stampanti soltanto all’atto del controllo e a seguito di specifica richiesta da parte delle autorità.

Un registro contabile tenuto in formato elettronico è quindi regolare anche in mancanza di formato cartaceo, a condizione però che in caso di controllo da parte delle autorità risulti aggiornato elettronicamente e sia stampato su richiesta.

Nostre conclusioni

Esistono però diverse interpretazioni per quel che concerne le tempistiche di stampa del registro di carico e scarico, la più accreditata equipara le tempistiche della stampa del registro di carico e scarico a quelle del registro IVA. Noi non siamo dei consulenti, ma ci piace essere pratici, quindi alla maggior parte dei nostri clienti, non soggetti a restrizioni particolari, suggeriamo una stampa trimestrale dei movimenti, così che l’intervallo stampato sia sicuramente completo dei dati di quarta copia del formulario. In particolare ci avvaliamo di questi due riferimenti di legge:

  • L’articolo 190 comma 6 del D.L. 152/2006 recita: “I registri sono numerati, vidimati e gestiti con le procedure e le modalità fissate dalla normativa sui registri IVA. Gli obblighi connessi alla tenuta dei registri di carico e scarico si intendono correttamente adempiuti qualora sia utilizzata carta formato A4, regolarmente numerata.”
  • L’articolo 7 comma 4-ter del D.L. 357/1994 convertito nella L. 489/1994 e modificato dall’articolo 1 della L. 244/2007 recita: “A tutti gli effetti di legge, la tenuta di qualsiasi registro contabile con sistemi meccanografici è considerata regolare in difetto di trascrizione su supporti cartacei, nei termini di legge, dei dati relativi all’esercizio per il quale i termini di presentazione delle relative dichiarazioni annuali non siano scaduti da oltre tre mesi, allorquando anche in sede di controlli ed ispezioni gli stessi risultino aggiornati sugli appositi supporti magnetici e vengano stampati contestualmente alla richiesta avanzata dagli organi competenti ed in loro presenza.

Per qualsiasi chiarimento non esitare a lasciarci un commento nel box sottostante!

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