Il 2 Febbraio 2021 è entrata in vigore la delibera 3 del 24 Giugno 2020 che obbligava i trasportatori di rifiuti a indicare nell’istanza telematica di iscrizione all’Albo i veicoli “scarrabili”, dotati cioè di dispositivo per il caricamento di carrozzerie mobili e le relative tipologie di queste ultime.
Ciò ha portato di fatto a due modifiche importanti:

  • dal lato istituzionale, il sito dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali, ha dovuto aggiungere una nuova sezione dedicata alle carrozzerie mobili all’interno del profilo pubblico di ogni impresa;
  • dal lato delle imprese, tutte quelle già iscritte e quelle che intendevano iscriversi all’Albo e che sono dotate di veicoli scarrabili (dotati cioè di dispositivo per il caricamento di carrozzerie mobili), dovevano compilare le istanze telematiche di iscrizione e variazione.

Come si legge nella delibera, le imprese dovranno presentare pratica di aggiornamento per tali mezzi entro e non oltre il 31 dicembre 2021.
Come fare? L’Albo ha fornito una mini guida per affrontare la tematica, scaricabile a questo link.

Quali impatti ha questa modifica sulle imprese?

Tutte le imprese già iscritte all’Albo e dotate di veicoli scarrabili devono quindi, procedere ad una variazione del proprio profilo indicando quali veicoli sono dotati di dispositivo per il caricamento di carrozzerie mobili, e le tipologie a questi abbinati.

Per farlo devono però tenere conto di quanto segue:

  • il veicolo scarrabile non avrà più codici CER associati (a differenza di quanto avveniva prima del 2 febbraio 2021);
  • le carrozzerie mobili associate al veicolo devono essere associate ai codici CER che possono essere trasportati.

Ho carrozzerie mobili, cosa devo fare in sostanza?

Nella pratica le imprese dovranno, entro e non oltre il 31 dicembre 2021:

  • identificare le tipologie di carrozzerie mobili che intendono utilizzare (Cassoni, Cisterne, Container, Casse Mobili, Compattatori, Pianali);
  • associarle alle categorie (categorie 1, 2bis, 4, 5, 6);
  • abbinare puntualmente i codici rifiuto per ogni tipologia di carrozzeria mobile (categorie 1, 4, 5, 6);
  • indicare per ciascun veicolo scarrabile quali tipologie di carrozzerie mobili possono essere montate;
  • associare ciascun veicolo scarrabile alle categorie;
  • allegare l’attestazione RT secondo il modello aggiornato con la delibera stessa (categorie 1, 4, 5, 6).

Anche se la delibera è entrata in vigore a inizio anno ci sono ancora molti dubbi per chi opera nel settore. Ci si chiede infatti come verranno adeguati i tracciati e se verranno introdotte nuove modalità di verifica al fine di garantire la tracciabilità dei rifiuti. Ricordiamo infatti che sui formulari di identificazione rifiuti non è (ancora?) obbligatorio l’inserimento del numero identificativo della carrozzeria mobile.  

Per saperne di più: Delibera 3 del 24 giugno 2020