Per far fronte alle difficoltà che molte imprese italiane hanno dovuto affrontare in seguito all’emergenza coronavirus il Governo ha stanziato diversi fondi e aiuti finanziari. Il Decreto Liquidità, per esempio, prevedeva garanzie statali sui prestiti bancari per le imprese e la sospensione dei versamenti contributivi per alcune categorie e per i titolari di partita IVA.
In seguito, il decreto legge n. 34 del 19 maggio 2020 (il cosiddetto decreto Rilancio) ha introdotto ulteriori disposizioni destinate a sostenere gli operatori danneggiati dalla crisi sanitaria. Vediamo nel dettaglio una delle misure più corpose del suddetto Decreto: il contributo a fondo perduto.
Cos’è il contributo a fondo perduto?
Il contributo a fondo perduto è una somma di denaro corrisposta dall’Agenzia delle entrate e commisurata alla perdita del fatturato a causa dell’emergenza coronavirus.
Chi può richiederlo?
Il contributo può essere richiesto dai titolari di partita IVA che esercitano attività d’impresa o di lavoro autonomo o che sono titolari di reddito agrario.
In particolare, si legge dal Decreto, i requisiti per poter richiedere il contributo sono i seguenti.
Possono ottenere l’agevolazione i contribuenti che nel 2019 hanno conseguito nell’anno 2019, un ammontare di ricavi o compensi non superiore a 5 milioni di euro. I valori da tenere in considerazione sono quelli riportati nel modello della dichiarazione dei redditi 2020 (redditi 2019), come da tabella sottostante.

E’ necessario, inoltre, soddisfare almeno una delle tre seguenti condizioni:
- aver avuto un fatturato del mese di aprile 2020 inferiore ai due terzi di quello dello stesso mese del 2019.
Per questo andranno considerate le fatture con data nel mese di aprile e, in caso di fatture differite, occorrerà far riferimento alla data del documento di trasporto (cessioni di beni) o del documento di uguale valore (prestazioni di servizio).
- aver iniziato l’attività a partire dal 1 gennaio 2019;
- avere il domicilio fiscale o la sede operativa situati nel territorio di Comuni i cui stati di emergenza erano in atto alla data del 31 gennaio 2020 (data della dichiarazione dello stato di emergenza da Coronavirus).
I soggetti esclusi
Sono invece escluse dal Contributo a fondo perduto le seguenti categorie:
- soggetti la cui attività risulti cessata alla data del 31 marzo 2020;
- gli enti pubblici;
- gli intermediari finanziari;
- le società di partecipazioni finanziarie e non finanziarie;
- le partite IVA che hanno diritto al bonus previsto dal decreto Cura Italia;
- i beneficiari del reddito di ultima istanza;
- i professionisti iscritti agli Ordini.
Per ulteriori chiarimenti riguardo questa distinzione tra inclusi ed esclusi al Contributo, l’Agenzia delle Entrate ha redatto la circolare 15/E, consultabile a questo link.
Quanto può erogare il Contributo?
L’ammontare del contributo è determinato applicando una diversa percentuale alla differenza tra l’importo del fatturato del mese di aprile 2020 e l’analogo importo dello stesso mese del 2019.
Le percentuali previste sono le seguenti:
- 20%, se i ricavi e i compensi dell’anno 2019 sono inferiori o pari a 400.000 euro;
- 15%, se i ricavi e i compensi dell’anno 2019 superano i 400.000 euro ma non l’importo di 1.000.000 di euro;
- 10%, se i ricavi e i compensi dell’anno 2019 superano 1.000.000 di euro ma non l’importo di 5.000.000 euro.
Il contributo è comunque riconosciuto per un importo non inferiore a 1.000 euro per le persone fisiche e a 2.000 euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche.
Dove richiedere il Contributo ed entro quando?
I contribuenti interessati possono richiedere il contributo compilando l’apposito modulo che dovrà poi essere inviato per via telematica nell’area riservata del portale “Fatture e Corrispettivi” sul sito dell’Agenzia delle Entrate.
La richiesta potrà essere formalizzata sia dal soggetto richiedente sia da un intermediario (ovvero dal commercialista). Quest’ultimo dovrà inserire il suo codice fiscale, dichiarare e sottoscrivere di aver ricevuto la specifica delega.
Le modalità per predisporre e trasmettere le istanze, sia se a farlo è il soggetto richiedente sia se è l’intermediario, sono solo informatiche. Si può utilizzare infatti:
- un software di compilazione, secondo le specifiche tecniche allegate al provvedimento del 10 giugno 2020. Il file dell’istanza, come detto prima, va inviato mediante l’usuale canale telematico Entratel/Fisconline;
- la procedura web messa a disposizione all’interno del portale “Fatture e Corrispettivi” dell’Agenzia delle Entrate. Attraverso tale procedura sarà possibile predisporre e trasmettere un’istanza alla volta.
Le istanze per il contributo a fondo perduto possono essere predisposte e inviate dal 15 giugno 2020 e non oltre il 13 agosto 2020.