E’ stato ufficialmente pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto Legge n. 23 8 aprile 2020, il cosiddetto “Decreto Liquidità”, contenente diverse misure e garanzie a supporto di imprese, artigiani, autonomi e professionisti.

Fra le 44 pagine del suddetto decreto, uno dei capitoli più importanti per le imprese è sicuramente quello riguardante le garanzie statali sui prestiti bancari. Capitolo diviso a sua volta in due canali di accesso a seconda dell’impresa richiedente:

  • per le imprese con più di 500 dipendenti il canale è la SACE Spa (società per azioni del gruppo italiano Cassa Depositi e Prestiti);
  • le imprese fino a 499 dipendenti invece si devono affidare al Fondo di garanzia per le Pmi.

Le garanzie per le imprese fino a 499 dipendenti

Per favorire la ripartenza del sistema produttivo il Fondo di Garanzia per le Pmi è stato trasformato in uno strumento capace di garantire fino a 100 miliardi di Euro, estendendone l’utilizzo non solo alle piccole imprese, ma anche a quelle fino a 499 dipendenti. Il fondo agirà su tre direttrici principali:

  • garanzia al 100% per i prestiti di importo non superiore al 25% dei ricavi fino a un massimo di 25.000 euro, senza alcuna valutazione del merito di credito;
  • garanzia al 100% (di cui 90% Stato e 10% Confidi) per i prestiti di importo non superiore al 25% dei ricavi fino a un massimo di 800.000 euro;
  • garanzia al 90% per i prestiti fino a 5 milioni di euro.

Le garanzie tramite SACE Spa

Per le imprese di grandi dimensioni, le PMI, i lavoratori autonomi e i liberi professionisti che abbiano esaurito la propria capacità di accesso al Fondo centrale di Garanzia, si prevede la concessione fino al 31 dicembre 2020 di una garanzia alle seguenti condizioni:

  • durata non superiore a 6 anni, con possibilità di avere fino a 24 mesi di pre-ammortamento;
  • l’impresa beneficiaria non deve essere inclusa nella categoria delle imprese in difficoltà e non deve avere esposizioni deteriorate, salvo quelle maturate da febbraio 2020;
  • importo garantito non superiore al maggiore tra il 25% del fatturato annuo dell’impresa del 2019 e il doppio dei costi del personale dell’impresa relativi al 2019;
  • impegno dell’impresa beneficiaria a non approvare la distribuzione di dividendi nei dodici mesi successivi all’erogazione del finanziamento e di gestire i livelli occupazionali attraverso accordi sindacali.

In relazione ai finanziamenti aventi le dette caratteristiche si prevede la seguente copertura:

  • 90% dei finanziamenti destinati a imprese con meno di 5mila dipendenti in Italia e fatturato non superiore a 1,5 miliardi;
  • 80% dei finanziamenti destinati a imprese con più di 5mila dipendenti in Italia e fatturato compreso tra 1,5 e 5 miliardi (su base consolidata);
  • 70% per imprese con fatturato superiore a 5 miliardi (su base consolidata).

Le misure fiscali

Il capitolo quattro del suddetto Decreto descrive tutte le misure fiscali che subiscono cambiamenti o slittamenti della scadenza. Eccone alcune.

Sospensione di versamenti tributari e contributivi

Sono sospesi, per i mesi di aprile e di maggio 2020 i versamenti delle ritenute fiscali e previdenziali e i versamenti IVA per:

  • gli esercenti attività d’impresa, arte o professione con ricavi o compensi non superiori a 50 milioni di euro, che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% nel mese di marzo 2020 rispetto allo stesso mese del  precedente periodo d’imposta e nel mese di aprile 2020 rispetto allo stesso mese del  precedente periodo d’imposta;
  • per partite IVA e autonomi con ricavi e compensi superiori a 50 milioni di euro che hanno subito una riduzione del fatturato superiore al 50 per cento.

I versamenti sospesi devono essere effettuati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, in un’unica soluzione entro il 30 giugno 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal medesimo mese di giugno 2020.

Ai soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nelle province di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi e Piacenza la sospensione trova applicazione a prescindere dal volume dei ricavi e dei compensi del periodo d’imposta precedente.

Trasmissione telematica della Certificazione Unica 2020

E’ stata fissato al 30 aprile il termine entro il quale i sostituti d’imposta devono consegnare agli interessati le certificazioni uniche relative ai redditi di lavoro dipendente e assimilati e ai redditi di lavoro autonomo.

Bonus 50% per sanificazione ambienti di lavoro

Il Decreto Liquidità estende un credito d’imposta del 50%, già previsto nel decreto-legge n. 18 del 2020 per la sanificazione degli ambienti di lavoro:

  • all’acquisto di dispositivi di protezione individuale (mascherine chirurgiche, Ffp2 e Ffp3, guanti, visiere di protezione e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari);
  • all’installazione di altri dispositivi di sicurezza atti a proteggere i lavoratori dall’esposizione accidentale ad agenti biologici o a garantire la distanza di sicurezza interpersonale (barriere e pannelli protettivi).;
  • all’acquisto di detergenti mani e i disinfettanti.

Il credito di imposta è attribuito, per ciascun beneficiario, fino ad un massimo di 20.000 Euro nel limite complessivo di 50 milioni di Euro per l’anno 2020.

Fonti e per approfondimento:
Decreto liquidità – Gazzetta Ufficiale
Decreto liquidità – Nuove misure per le imprese