Il Decreto Legge “Cura Italia” ha sollevato molti dubbi fra imprese e contribuenti facendo sì che in tanti chiedessero alle Agenzie preposte delle delucidazioni.
Per questo, l’Agenzia delle Entrate ha voluto pubblicare una circolare composta da varie FAQ chiarificatrice di molte questioni.

Il testo si divide in tre macro sezioni:

  • proroga e sospensione termini per versamenti e altri adempimenti;
  • sospensione attività enti impositori, versamento carichi affidati all’agente della riscossione e termini procedimenti tributati;
  • misure specifiche a sostegno delle imprese e dei lavoratori.

Vediamo ora nel dettaglio alcuni dei chiarimenti riguardanti la proroga e sospensione termini per versamenti e altri adempimenti.

Fatturazione elettronica, c’è una proroga?

Per chiusura attività

Uno degli argomenti che più hanno creato dei dubbi alle imprese e ai contribuenti è sicuramente quello della sospensione degli adempimenti. In tanti infatti si sono chiesti se ci fosse la possibilità di beneficiare di una proroga per l’emissione della fattura in caso di chiusura dell’attività. Ecco come ha risposto l’Agenzia.

L’articolo 21, comma 4, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 (decreto
IVA) prevede che «La fattura è emessa entro dodici giorni dall’effettuazione dell’operazione determinata ai sensi dell’articolo 6

[c.d. “fattura immediata”, ndr.]. La fattura cartacea è compilata in duplice esemplare di cui uno è consegnato o spedito all’altra parte».

L’Agenzia però specifica inoltre che:

Nel caso oggetto di quesito – ossia di interruzione delle attività a far data dall’11 marzo 2020 in base al DPCM del medesimo giorno, con operazioni effettuate ex articolo 6 del decreto IVA (i.e. beni ceduti e prestazioni di servizi pagate) nei dodici antecedenti – qualora, alla data di interruzione, il cedente/prestatore non avesse ancora emesso alcuna fattura (elettronica o analogica a seconda dei soggetti coinvolti) fermo il ricorso a quella differita in presenza dei requisiti di legge, egli avrebbe comunque le seguenti alternative:

  • se non obbligato alla fatturazione elettronica tramite Sdi potrebbe emettere una fattura analogica o in formato elettronico (dunque anche in “.pdf” o cartacea con successiva digitalizzazione) ed inviarla via posta elettronica;
  • se tenuto alla fattura elettronica, potrebbe utilizzare uno dei software gratuiti offerti dall’Agenzia delle entrate per predisporre ed inviare il documento.

Per cause di forza maggiore

In tanti si sono chiesti inoltre se, data la situazione di emergenza, ci fosse la possibilità di beneficiare di una proroga per cause di forza maggiore.

Per far luce su questo quesito, L’Agenzia delle Entrate richiama la linea stabilita dalla Corte di Cassazione:

La nozione di forza maggiore, in materia tributaria e fiscale, comporta la sussistenza di un elemento oggettivo, relativo alle circostanze anormali ed estranee all’operatore, e di un elemento soggettivo, costituito dall’obbligo dell’interessato di premunirsi contro le conseguenze dell’evento anormale, adottando misure appropriate senza incorrere in sacrifici eccessivi”.

Non c’è quindi una chiusura totale alla possibilità di proroga, ma si ammette la possibilità di tenerne conto qualora l’ufficio competente alla valutazione della ricorrenza degli elementi della forza maggiore ne ravvisi la sussistenza nel caso concreto”.

Emissione scontrino elettronico, come comportarsi

I chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate riguardano anche l‘emissione dello scontrino in questo periodo di emergenza coronavirus.

La circolare chiarisce che trasmissione telematica dei corrispettivi, memorizzazione ed emissione del documento commerciale costituiscono un unico adempimento, a cui non si applica lo stop previsto e precisa:

Quanto alla trasmissione telematica dei corrispettivi, nella circolare n. 3/E del 21 febbraio 2020 si è già evidenziato che essa, insieme alla memorizzazione (e all’emissione del documento commerciale che vi è connessa), costituisce un unico adempimento ai fini dell’esatta documentazione dell’operazione e dei relativi corrispettivi. Si tratta, dunque, di una parte giuridicamente non separabile di un unico adempimento, in alcuni casi fisicamente non autonoma (si pensi alla
procedura web “documento commerciale on line”) e pertanto la stessa non può essere oggetto di sospensione, prevalendo l’esigenza della controparte di ricevere un documento variamente utilizzabile anche ai fini fiscali.

Fonte e per tutti gli approfondimenti:
Circolare n. 8 del 3 aprile 2020