Dopo più di un anno dall’entrata in vigore della fatturazione elettronica, l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato, all’interno del provvedimento 28 febbraio 2020, alcune novità in merito al nuovo tracciato XML.

Vediamo nel dettaglio quali saranno i cambiamenti ed entro quando prepararsi. 

Quando entrerà in vigore il nuovo tracciato XML?

Il nuovo tracciato XML partirà dal 4 maggio e diverrà obbligatorio dal 1 ottobre 2020, lasciando fra il 4 maggio ed il 30 settembre una sorta di periodo transitorio, per consentire a tutti di adeguarsi alle nuove regole tecniche. Infatti fino al 30 settembre il Sistema di Interscambio accetterà ancora fatture e note di variazione predisposte con le specifiche tecniche precedenti al suddetto provvedimento.

Nel testo si legge anche che:

  • sarà posticipata al 4 maggio la scadenza per l’adesione al servizio di consultazione delle fatture;
  • dal 1 marzo i consumatori finali che hanno aderito al servizio possono consultare le fatture nella proprio area riservata di Fisconline.

Cosa cambia dal 4 maggio 2020?

La nuova versione delle specifiche tecniche della fatturazione elettronica cambia il tracciato XML vigente, introducendo nuove tipologie di documenti, nuovi codici natura ed informazioni più dettagliate. Vediamo di seguito le modifiche principali; per informazioni più estese vi invitiamo a consultare direttamente il documento di specifica.

Nuovi codici natura

I codici natura (IVA) sono codici con cui si indica al Sistema di Interscambio e alla controparte la natura dell’operazione in caso di operazioni di beni o prestazioni di servizi che comportano l’applicazione dell’IVA. 

Ecco alcuni nuovi codici natura introdotti dal provvedimento:

  • il codice N2, relativo a operazioni non soggette, si scinde in:
    • N2.1: non soggette ad IVA ai sensi degli artt. Da 7 a 7-septies del DPR 633/72;
    • N2.2: non soggette – altri casi;
  • il codice N3, relativo a operazioni non imponibili, si scinde in:
    • N3.1: esportazioni
    • N3.2: cessioni intracomunitarie
    • N3.3: cessioni verso San Marino
    • N3.4: operazioni assimilate alle cessioni all’esportazione
    • N3.5: cessioni non imponibili con lettere d’intento
    • N3.6: altre operazioni che non concorrono alla formazione del plafond;
  • il codice N6 relativo alle operazioni in reverse charge viene dettagliato come segue:
    • N6.1: cessione di rottami e altri materiali di recupero
    • N6.2: cessione di oro e argento puro
    • N6.3: subappalto nel settore edile
    • N6.4: cessione di fabbricati;
    • N6.5: cessione telefoni cellulari;
    • N6.6: cessione di prodotti elettronici
    • N6.7: prestazioni comparto edile e settori connessi;
    • N6.8: operazioni settore energetico
    • N6.9: altri casi.

Nuove tipologie di documenti

Dal 4 maggio debuttano i seguenti documenti accanto a quelli già presenti, con la possibilità di specificare meglio il tipo di operazione:

  • TD16: integrazioni inviate al SdI dai destinatari di fatture ad inversione contabile limitatamente ai casi di reverse charge interno (ad es. le pulizie degli edifici o i subappalti). Si tratta di integrazione non obbligatoria, consigliata solo per coloro che utilizzano il sistema di conservazione digitale dell’Agenzia delle Entrate;
  • TD17: integrazione/autofattura per acquisto servizi dall’estero;
  • TD18: integrazione per acquisto di beni intracomunitari;
  • TD19: integrazione/autofattura per acquisto di beni ex art.17 c.2 DPR 633/72;
  • TD22: estrazione beni da Deposito IVA;
  • TD23: estrazione beni da Deposito IVA con versamento dell’IVA;
  • TD26: cessione di beni ammortizzabili e per passaggi interni;
  • TD24: fattura differita di beni e servizi collegata a DDT per i beni, ovvero da idonea documentazione di prova dell’effettuazione per le prestazioni di servizio;
  • TD25: fattura differita per triangolari interne;
  • TD27: fatture per autoconsumo o per cessioni gratuite senza rivalsa.

Altre modifiche

Le altre modifiche principali del tracciato riguardano:

  • bollo: eliminato l’obbligo di specificare l’importo del bollo nel campo ImportoBollo, poiché per le fatture è sempre uguale a 2 euro;
  • ritenute: possibilità di indicare in uno stesso documento diversi tipi di ritenuta con il relativo importo (la sezione DatiRitenuta ammette adesso più occorrenze);
  • decimali: aumentato il numero dei decimali, da 2 a 8 per i campi relativi a sconti e maggiorazioni;
  • controlli: aumentati i controlli di validità dei campi, come ad es. i campi e-mail.

Quali modifiche nei software Omicron?

I nostri software di Fatturazione e Contabilità sono stati già aggiornati per accettare ed elaborare fatture passive conformi alle nuove specifiche. I codici natura specifici vengono per ora ricondotti ai corrispondenti codici generici; per quanto riguarda nuovi tipi documento, invece, vengono segnalati in modo che l’operatore possa intervenire ed importare correttamente le fatture.

Subito dopo l’entrata in vigore delle nuove codifiche sarà reso disponibile un aggiornamento che consentirà di utilizzare tutte le nuove codifiche anche nelle fatture attive.

Fonti:
Provvedimento 28 febbraio 2020 
Specifiche tecniche – Allegato A