E’ entrato in vigore il 6 novembre 2020 il Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze n. 132/2020 che definisce le uniche cause che possono dar luogo al rifiuto di una fattura elettronica da parte delle amministrazioni pubbliche.
Le cinque cause del rifiuto
D’ora in poi quindi le amministrazioni pubbliche dovranno motivare l’esito di rifiuto riportando nel campo “Descrizione della Notifica esito committente” una delle cinque motivazioni previste dal suddetto decreto:
- fattura riferita ad una operazione che non è stata posta in essere in favore della PA destinataria della trasmissione del documento;
- omessa o errata indicazione del Codice Identificativo di Gara (CIG) o del Codice unico di Progetto (CUP), da riportare in fattura;
- omessa o errata indicazione del codice di repertorio per i dispositivi medici e per i farmaci;
- omessa o errata indicazione del codice di Autorizzazione all’Immissione in Commercio (AIC) e del corrispondente quantitativo da riportare in fattura per i farmaci;
- omessa o errata indicazione del numero e data della Determinazione Dirigenziale d’impegno di spesa per le fatture emesse nei confronti delle Regioni e degli enti locali.
Si legge inoltre nel testo che le pubbliche amministrazioni non possono comunque rifiutare la fattura nei casi in cui gli elementi informativi possono essere corretti mediante le procedure di variazione descritte all’articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

Grazie a queste nuove regole le aziende fornitrici delle PA sanno ora con precisione quali parametri controllare per non rischiare di incorrere in un rifiuto della propria fattura: un piccolo passo, comunque importante, nella direzione di una migliore collaborazione tra settore pubblico e privato.