Dopo le indicazioni già rese nella circolare n. 14/E/2019 in tema di emissione e compilazione della fattura elettronica, l’Agenzia delle Entrate ha finalmente sciolto ogni dubbio in merito alle fatture differite. Il testo della circolare, infatti, lasciava intendere che la data di effettuazione dell’operazione da indicare nelle fatture differite dovesse essere quella dell’ultima operazione rappresentata in fattura. Ciò creava, però, non poche difficoltà operative.

Con il riscontro all’interpello numero 389 del 24 settembre 2019 l’Agenzia delle Entrate ha risposto positivamente ad un contribuente che chiedeva di poter indicare in fattura l’ultimo giorno del mese e non quello relativo all’ultima operazione rappresentata in fattura.

L’Agenzia delle Entrate, quindi, ha chiarito che per le prestazioni di servizi, rese nello stesso mese e nei confronti dello stesso soggetto, è possibile emettere un’unica fattura (differita) indicando l’ultimo giorno del mese, con il dettaglio delle diverse operazioni entro il 15 del mese successivo all’effettuazione.

L’Agenzia ribadisce inoltre che le disposizioni che consentono di emettere un’unica fattura riepilogativa-differita per documentare le prestazioni di servizi rese nel mese, fanno riferimento a quelle prestazioni per cui si è verificata l’esigibilità dell’imposta, il cui momento coincide:

  • con il pagamento dei corrispettivi;
  • per le prestazioni indicate nell’articolo 3 del decreto IVA: con il momento in cui sono rese, ovvero, se di carattere periodico o continuativo, nel mese successivo a quello in cui sono rese;
  • per le prestazioni cosiddette generiche rese da un soggetto passivo stabilito nel territorio dello Stato ad un soggetto passivo che è stabilito oltreconfine: con il momento in cui sono ultimate ovvero, se di carattere periodico o continuativo, alla data di maturazione dei corrispettivi.
Fonte: https://www.anorc.eu/news/item/lae-scioglie-i-dubbi-sulla-data-della-fattura-differita