Novità in arrivo per i regimi forfettari che devono gestire la fattura elettronica.
Vi avevamo già parlato in questo articolo di come, dal 1° luglio 2022, era stato esteso l’obbligo di fattura digitale anche per questa categoria; da ottobre ci saranno altri importanti cambiamenti. Vediamo di cosa stiamo parlando.

Fattura elettronica per i forfettari: attenzione alla nuova scadenza

Dal primo ottobre 2022 la fattura elettronica dei forfettari andrà emessa entro dodici giorni dal momento in cui si è effettuata l’operazione, non più entro il mese successivo.

I termini per l’emissione della fattura elettronica sono perentori, e non sono suscettibili di essere differiti sia nel caso in cui il termine scada di giorno festivo, sia nel periodo in cui operano le sospensioni generalizzate del mese di agosto. Lo ha specificato l’Agenzia delle Entrate con la risposta all’interpello n. 129 del 14 maggio 2020.

Di seguito quindi le sanzioni previste.

Le sanzioni previste

Qualora la trasmissione della fattura elettronica al Sistema di Interscambio avvenga oltre i termini previsti dall’art. 21 del D.P.R. n. 633/72, trova applicazione la sanzione prevista dall’art. 6 del D. Lgs. 471/97, in misura pari a un importo:

  • tra il 90% e il 180% dell’IVA relativa all’imponibile non correttamente documentato con un minimo di 500 euro;
  • da 250 a 2.000 euro se la violazione non ha inciso sulla corretta liquidazione dell’imposta;
  • tra il 5% e il 10% dei corrispettivi non documentati in caso di operazioni non imponibili, esenti, non soggette o soggette a inversione contabile (da 250 a 2.000 euro se la violazione non rileva ai fini della determinazione del reddito).

L’articolo 13 del decreto legislativo numero 472/1997 prevede le seguenti riduzioni della sanzione minima a:

  • 1/9: entro 90 giorni dalla data di omissione o dell’errore;
  • 1/8: entro il termine di presentazione della dichiarazione IVA relativa all’anno in cui è stata commessa la violazione;
  • 1/7: entro il termine di presentazione della dichiarazione IVA relativa all’anno successivo in cui è stata commessa la violazione;
  • 1/6: oltre il termine di presentazione della dichiarazione IVA relativa all’anno successivo in cui è stata commessa la violazione.

Ricordiamo infine che per le fatture emesse nei mesi precedenti le regole rimangono le stesse e quindi:

  • per le operazioni effettuate nel mese di luglio, il termine ultimo per l’emissione della fattura senza incorrere in sanzioni è il 31 agosto;
  • per le operazioni effettuate nel mese di agosto, il termine ultimo per l’emissione della fattura è fissato al 30 settembre;
  • per le operazioni effettuare nel mese di settembre il termine ultimo per l’emissione della fattura è fissato al 31 ottobre.

Poi, dal 1° ottobre tutto cambia e, come detto sopra, la fattura elettronica dei forfettari andrà emessa entro dodici giorni dal momento in cui si è effettuata l’operazione.