E’ stato pubblicato in Gazzetta ufficiale l’11 settembre 2020 il nuovo decreto (D.Lgs. n. 116 del 3 settembre 2020) che modifica la parte quarta del Codice ambientale, contenente norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati.
Il decreto rende concreta per l’Italia la disciplina comunitaria dell’economia circolare dettando nuove disposizioni in tema di rifiuti, di imballaggi e materie prime secondarie.
Di seguito riportiamo le principali novità che, per registro e formulario, sono comunque rinviate a futuri decreti attuativi.
MUD
Rimangono invariati i soggetti obbligati alla comunicazione annuale e le modalità di invio della stessa. Si legge infatti nel suddetto decreto che:
chiunque effettua a titolo professionale attività di raccolta e trasporto di rifiuti, i commercianti e gli intermediari di rifiuti senza detenzione, le imprese e gli enti che effettuano operazioni di recupero e di smaltimento di rifiuti, i Consorzi e i sistemi riconosciuti, gli istituiti per il recupero e riciclaggio degli imballaggi e di particolari tipologie di rifiuti, nonché le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi e le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi
[…] comunicano annualmente […] le quantità e le caratteristiche qualitative dei rifiuti oggetto delle predette attività, dei materiali prodotti all’esito delle attività di recupero nonché i dati relativi alle autorizzazioni ed alle comunicazioni inerenti le attività di gestione dei rifiuti.Registro carico e scarico
Il registro di carico e scarico diventa “cronologico” e sono rimaste invariate le tempistiche delle annotazioni di trasportatori, commercianti e intermediari.
Ecco tutte le modifiche apportate:
- i registri integrati con i formulari, sono conservati per tre anni, e non più cinque, dalla data dell’ultima registrazione;
- i registri relativi agli impianti dismessi o non presidiati possono essere tenuti presso la sede legale del soggetto che gestisce l’impianto.
Formulari
Per quanto riguarda il formulario è confermata la possibilità di inviare la quarta copia via PEC. Ecco inoltre cosa prevede il decreto:
- la trasmissione della quarta copia può essere sostituita dalla PEC purché il trasportatore assicuri la conservazione del documento originale o lo trasmetta poi al produttore;
- le copie devono essere conservate, come per i registri, per tre anni;
- accanto al format tradizionale è previsto che il formulario possa essere prodotto in format esemplare, conforme al decreto del Ministro dell’ambiente 1° aprile 1998, n. 145, identificato da un numero univoco, tramite apposita applicazione raggiungibile attraverso i portali istituzionali delle Camere di Commercio, da stamparsi e compilarsi in duplice copia. In questo caso una copia rimane presso il produttore e l’altra accompagna il rifiuto fino a destinazione. Il trasportatore trattiene una fotocopia del formulario compilato in tutte le sue parti. Gli altri soggetti coinvolti ricevono una fotocopia del formulario completa in tutte le sue parti.
- sono esentati dal formulario i trasporti di rifiuti speciali non pericolosi, effettuati dallo stesso produttore in modo occasionale e saltuario. Quei trasporti di rifiuti cioè effettuati per non più di cinque volte l’anno e che non eccedono la quantità giornaliera di trenta chilogrammi o di trenta litri;
- il trasportatore non è responsabile per quanto indicato nel formulario dal produttore o dal detentore e per le eventuali difformità tra la descrizione dei rifiuti e la loro effettiva natura e consistenza, escluse le difformità riscontrabili in base alla comune diligenza.
SISTRI
Anche se il Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti è andato in pensione il 1 gennaio 2019, il suddetto decreto torna a parlarne.
Si legge infatti nell’art. 194 -bis:per il recupero dei contributi per il SISTRI dovuti e non corrisposti e delle richieste di rimborso o di conguaglio da parte di utenti del SISTRI, il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, con proprio decreto di natura non regolamentare, stabilisce procedure semplificate per la regolarizzazione della posizione contributiva degli utenti, anche mediante ravvedimento operoso, acquiescenza o accertamento concordato in contraddittorio.
Fonte: Economia circolare, cosa cambia per la gestione dei rifiuti in Italia
GU Serie Generale n.226 del 11-09-2020