Si sa, il RENTRI non partirà prima del 2024. Vi avevamo già presentato in un nostro precedente articolo la road map del nuovo sistema di tracciabilità dei rifiuti.

La bozza del decreto ministeriale riguardante il RENTRI aveva fissato alcune scadenze che porteranno all’avvio definitivo del successore del SISTRI. In particolare, sono state ipotizzate queste date:

  1. il decreto sul RENTRI sarà pubblicato a novembre-dicembre 2022;
  2. entrerà in vigore 60 giorni dopo la pubblicazione (quindi si parla di febbraio/marzo 2023).

L’iter del nuovo decreto prevedeva, prima della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, una serie di passaggi intermedi: consultazione pubblica, parere del Consiglio di Stato ed entro settembre, notifica alla Commissione Europea. Lo schema del decreto ministeriale sul RENTRI è stato infatti notificato nella giornata del 29 settembre, alla Commissione europea, non senza qualche modifica rispetto alla versione iniziale di aprile.

Cosa succederà ora al RENTRI?

Il regolamento resterà al vaglio delle istituzioni europee per 90 giorni (periodo di “stand still”) dopodiché, a meno di imprevisti, potrà essere ufficialmente adottato dal Ministero della Transizione Ecologica e pubblicato in Gazzetta Ufficiale.

Secondo l’attuale bozza di decreto, una volta che questo entrerà in vigore (gennaio – febbraio 2023) dovranno iscriversi:

  • a partire da 18 mesi dalla data di entrata in vigore del decreto ed entro 60 giorni, i produttori con più di 50 dipendenti ed i gestori di rifiuti; ossia non prima di luglio 2024;
  • a partire da 24 mesi dalla data di entrata in vigore del decreto ed entro 60 giorni, i produttori con più di 10 dipendenti; non prima, quindi, di gennaio 2025;
  • a partire da 30 mesi dalla data di entrata in vigore del decreto ed entro 60 giorni gli altri produttori; cioè non prima di luglio 2025.

Riportiamo di seguito per esteso l’Art. 13 del decreto che stabilisce queste scadenze:

art. 13 del DM su RENTRI

Il RENTRI quindi, a meno di imprevisti, non partirà con un “click day”, come era stato per il SISTRI; le imprese avranno più tempo per iscriversi e adeguarsi al nuovo modo di tracciare i rifiuti che, pian piano, sta arrivando.

Fonte: Schema di regolamento recante disciplina del sistema di tracciabilità dei rifiuti e del registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti ai sensi dell’articolo 188-bis del decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 152.