Il nuovo anno è arrivato e con lui si avvicinano tutti gli adempimenti fiscali come quello per la conservazione delle fatture elettroniche 2021.
Una delle domande che circolano più spesso in questi giorni è: “Quanto tempo abbiamo ancora?”.
Per fortuna ancora qualche giorno: la scadenza è infatti fissata al 28 febbraio 2023.

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Com’è calcolato il termine per la conservazione?

La normativa attuale prevede che fatture elettroniche debbano essere conservate digitalmente per almeno 10 anni. L’operazione deve essere effettuata entro 3 mesi dalla scadenza prevista per la presentazione della dichiarazione dei redditi.
Si legge in merito, nella Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 46/E del 2017:

La conservazione dei documenti informatici, ai fini della rilevanza fiscale, deve essere eseguita entro il terzo mese successivo al termine di presentazione delle dichiarazioni annuali, da intendersi, in un’ottica di semplificazione e uniformità del sistema, con il termine di presentazione delle dichiarazioni dei redditi.

Ripetendo, quindi, il termine massimo entro cui eseguire la conservazione digitale delle e-fatture 2021 è il 28 febbraio 2023. 

Le sanzioni per la mancata conservazione sostitutiva delle fatture elettroniche 

Le fatture elettroniche vanno conservate solo in un formato elettronico che segue specifici criteri previsti dalla legge; la sanzione prevista varia da € 1.032,91 a € 7.746,85.

I termini di scadenza per la conservazione sostitutiva sono correlati ai termini della presentazione delle dichiarazioni fiscali come stabilito dal DMEF 17 Giugno 2014 che al comma 3 dell’articolo 3 rileva che:  “il processo di conservazione di cui ai commi precedenti è effettuato entro il termine previsto dall’art. 7, comma 4-ter, del decreto-legge 10 giugno 1994, n. 357, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 1994, n. 489″.

Articolo 7, comma 4-ter, del D.L. 357/1994 “la tenuta di qualsiasi registro contabile con sistemi meccanografici è considerata regolare in difetto di trascrizione su supporti cartacei, nei termini di legge, dei dati relativi all’esercizio per il quale i termini di presentazione delle relative dichiarazioni annuali non siano scaduti da oltre tre mesi, allorquando anche in sede di controlli ed ispezioni gli stessi risultino aggiornati sugli appositi supporti magnetici e vengano stampati contestualmente alla richiesta avanzata dagli organi competenti ed in loro presenza”.

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