E’ passato poco più di un mese da quando è entrato in vigore l’obbligo della fatturazione elettronica tra privati. I dubbi sono ancora molti e per questo l’agenzia delle Entrate ha pubblicato alcune FAQ alle domande più frequenti. Vediamo le più recenti.


1. Sono un privato cittadino senza partita IVA: se voglio e chiedo la fattura all’esercente o al professionista che mi vende un prodotto o mi offre un servizio, sono costretto a fornire un indirizzo PEC?
Se ho le credenziali Fisconline posso accedere alla consultazione delle fatture elettroniche che i fornitori hanno emesso nei miei confronti? In che modo?


Se il consumatore finale chiede la fattura non è obbligato a riceverla elettronicamente e, quindi, non è obbligato ad avere e a fornire un indirizzo PEC all’esercente o al professionista da cui acquista il bene o il servizio. Quando il consumatore finale chiede la fattura, l’esercente o il professionista è obbligato ad emetterla elettronicamente verso il Sistema di Interscambio e anche a fornirne copia su carta (o, ad esempio, pdf per email) al cliente: quest’ultima è perfettamente valida e non c’è alcun obbligo ad acquisire e gestire la fattura elettronica da parte de cliente.


A partire dal secondo semestre di quest’anno, come previsto dall’ultima legge di Bilancio, l’Agenzia delle Entrate offrirà un servizio di consultazione delle fatture elettroniche anche ai consumatori finali persone fisiche; con tale servizio il consumatore finale potrà consultate le fatture che i fornitori avranno inviato all’Agenzia sin dal 1 gennaio scorso. Queste regole sono state stabilite per garantire il rispetto delle disposizioni sulla tutela dei dati personali.
Pertanto, al momento per il primo semestre, il servizio online di consultazione delle fatture elettroniche per i consumatori finali persone fisiche non è attivo.


2. I soggetti tenuti all’invio dei dati al Sistema tessera sanitaria devono emettere le fatture elettroniche per le prestazioni sanitarie, rese nei confronti delle persone fisiche, i cui dati sono inviati al Sistema tessera sanitaria?


No, non devono e non possono emettere le fatture elettroniche.
La legge di bilancio per il 2019 ha modificato l’articolo 10-bis del decreto legge 119 del 2018 prevedendo che, per il periodo di imposta 2019, i soggetti tenuti all’invio dei dati al Sistema tessera sanitaria, ai fini dell’elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata, non possono emettere fatture elettroniche, con riferimento alle fatture i cui dati sono da inviare al Sistema tessera sanitaria. Considerato l’esplicito divieto in tal senso, i soggetti tenuti all’invio dei dati al Sistema tessera sanitaria continuano, pertanto, ad emettere le fatture in formato cartaceo e a trasmettere i dati al Sistema TS secondo le ordinarie modalità.

 

3. Nel caso in cui un cittadino eserciti l’opposizione alla trasmissione dei suoi dati al Sistema tessera sanitaria (TS), il soggetto che effettua la prestazione sanitaria deve emettere la fattura elettronica dal momento che i dati non vengono inviati al Sistema TS?


No, non deve emettere la fattura elettronica.
Le prestazioni sanitarie rese nei confronti dei consumatori finali dagli operatori tenuti all’invio dei dati al Sistema tessera sanitaria sono escluse dalla fatturazione elettronica, anche nel caso in cui i dati non siano poi trasmessi al Sistema TS per effetto dell’opposizione manifestata dall’interessato. La legge di bilancio per il 2019 ha, infatti, modificato l’articolo 10-bis del decreto legge 119 del 2018 prevedendo che, per il periodo di imposta 2019, i soggetti tenuti all’invio dei dati al Sistema tessera sanitaria, ai fini dell’elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata, non possono emettere fatture elettroniche, con riferimento alle fatture i cui dati sono da inviare al Sistema tessera sanitaria. Considerato l’esplicito divieto in tal senso, i soggetti tenuti all’invio dei dati al Sistema tessera sanitaria continuano, pertanto, ad emettere le fatture in formato cartaceo anche nel caso in cui i dati non siano trasmessi al Sistema tessera sanitaria per effetto dell’opposizione esercitata dal cittadino.


4. Nel caso in cui una fattura contenga sia spese sanitarie – da inviare al Sistema TS salvo opposizione del paziente – sia altre voci di spesa non sanitarie, occorre emettere la fattura elettronica?


No, in generale non deve essere emessa la fattura elettronica.
Occorre, però, distinguere due diverse fattispecie.


1) Se dal documento di spesa è possibile distinguere la quota di spesa sanitaria da quella non sanitaria (a titolo esemplificativo, a seguito di un ricovero ospedaliero, la clinica fattura con voci distinte la somma pagata per prestazioni sanitarie rispetto alla somma pagata a titolo di comfort), entrambe le spese vanno comunicate distintamente al Sistema TS (salvo il caso dell’opposizione del paziente), con le seguenti modalità:
– l’importo che si riferisce alla spesa sanitaria va inviato e classificato secondo le tipologie evidenziate negli allegati ai decreti ministeriali che disciplinano le modalità di trasmissione dei dati al Sistema TS;
– l’importo riferito alle spese non sanitarie va comunicato con il codice AA “altre spese”.


2) Qualora, invece, dal documento di spesa non sia possibile distinguere la quota di spesa sanitaria da quella non sanitaria, l’intera spesa va trasmessa al Sistema TS (salvo il caso dell’opposizione del paziente) con la tipologia “altre spese” (codice AA).
In entrambi i casi la relativa fattura deve essere emessa in formato cartaceo.

 

Fonti: https://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/Nsilib/Nsi/Schede/Comunicazioni/Fatture+e+corrispettivi/FAQ+fe/Risposte+alle+domande+piu+frequenti+tutte/FAQ+22+gennaio+2019/Faq+pubblicata+il+22+gennaio+2019.pdf
https://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/Nsilib/Nsi/Schede/Comunicazioni/Fatture+e+corrispettivi/FAQ+fe/Risposte+alle+domande+piu+frequenti+tutte/FAQ+29+gennaio+2019/FAQ+pubblicate+il+29+gennaio+2019.pdf