Tante le novità previste dalla legge di Bilancio 2018. Essa aggiunge al D.Lgs. 152/2006, tramite il comma 1135, l’articolo 194-bis; tale articolo riguarda la “Semplificazione del procedimento di tracciabilità dei rifiuti e per il recupero dei contributi dovuti per il SISTRI” e consente “la trasmissione della quarta copia del formulario di trasporto dei rifiuti prevista dal comma 2 dell’articolo 193, anche mediante posta elettronica certificata“.
Il Ministero dell’Ambiente aveva già ammesso comunque tale possibilità rispondendo il 20 luglio 2017 ad un quesito posto da una azienda e definendo i passi da seguire come di seguito:
- scandire la quarta copia del formulario in formato PDF/A;
- porre particolare cura alla leggibilità del documento digitalizzato, spesso già critica sugli originali cartacei;
- firmare digitalmente il file senza marca temporale;
- inviare il file PDF tramite PEC al produttore;
- effettuare la conservazione digitale;
- archiviare l’originale cartaceo.
Seguendo tale procedura, si agisce in conformità del Codice dell’Amministrazione Digitale (D.Lgs n. 82/2005), che all’art. 45-48 definisce il valore giuridico della trasmissione telematica ad una PA.
Nella nota di cui sopra il Ministero si preoccupava di specificare che la trasmissione mediante PEC non deve intendersi in alcun modo come modalità obbligatoria e unica, ma solo quale possibilità alternativa di trasmissione.