Con l’approvazione del Decreto del 28 dicembre 2018 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 7 gennaio 2019) il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha introdotto una nuova modalità di assolvimento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche.

Cosa stabilisce il Decreto?

Il suddetto Decreto stabilisce che il pagamento dell’imposta relativa agli atti, ai documenti ed ai registri emessi o utilizzati durante l’anno continuerà ad avvenire in un’unica soluzione entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio mentre il pagamento dell’imposta relativa alle fatture elettroniche emesse in ciascun trimestre solare dovrà essere effettuato entro il giorno 20 del primo mese successivo.

Sarà la stessa Agenzia delle entrate a comunicare l’ammontare dell’imposta dovuta sulla base dei dati presenti nelle fatture elettroniche inviate attraverso il Sistema di interscambio riportando l’informazione all’interno dell’area riservata del soggetto passivo I.V.A. presente sul sito dell’Agenzia delle entrate.

Come si potrà pagare l’imposta?

Il pagamento dell’imposta potrà essere effettuato mediante il servizio presente nella predetta area riservata, con addebito su conto corrente bancario o postale, oppure utilizzando il modello F24 predisposto dall’Agenzia delle entrate.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2019/01/07/19A00047/sg