Importante novità per chi genera fatture elettroniche con controparti estere (tra cui soggetti non residenti, non stabiliti e non identificati in Italia).
Se la Legge di Bilancio 2021 aveva imposto come data di pensionamento per l’esterometro il 1 gennaio 2021, ora le cose sono cambiate.
Con l’approvazione del DL 146/2021 (ovvero la legge di bilancio 2022), dei dati relativi alle cessioni di beni e prestazioni di servizi transfrontaliere è stata infatti rimandata di 6 mesi, ovvero al 1° luglio 2022.
L’emendamento approvato in sostanza:
- sposta dal 1 gennaio 2022 al 1 luglio 2022 l’abolizione dell’esterometro;
- prevede che la trasmissione dei dati per le operazioni con l’estero effettuate a partire dal 1 luglio 2022, avvenga utilizzando il Sistema di Interscambio-SDI.
Pertanto, a partire da tale data, la trasmissione dei dati della fattura elettronica tramite lo SDI, già obbligatoria in Italia, diventerà necessaria anche per le fatture relative a operazioni transfrontaliere di:
- cessioni di beni;
- prestazioni di servizi effettuate (e ricevute);
- nei confronti di soggetti al di fuori del territorio dello Stato.
Come comportarsi, quindi, dal 1 luglio 2022? Vediamo di seguito qualche consiglio.
Le fatture dal 1 luglio 2022
Per le operazioni effettuate a partire dal 1° luglio 2022, i dati delle operazioni transfrontaliere sono trasmessi utilizzando esclusivamente il Sistema di Interscambio e il formato XML attualmente adottato per l’invio delle fatture elettroniche.
Sul punto, le specifiche tecniche precisano che:
- per le fatture attive relative alle operazioni effettuate nei confronti di soggetti esteri, si deve emettere una fattura elettronica valorizzando il campo “codice destinatario” con “XXXXXXX” (sette volte X);
- per quelle passive, invece, ricevute in modalità analogica dai fornitori esteri, il cliente italiano dovrà generare un documento elettronico di tipo TD17, TD18 e TD19, da trasmettere al Sistema di Interscambio.
Ricordiamo inoltre che, con il provvedimento n. 293384/2021, l’Agenzia delle Entrate ha ribadito che l’obbligo comunicativo è facoltativo per tutte le operazioni per le quali è stata emessa una bolletta doganale, oppure emessa o ricevuta una fattura elettronica mediante il SdI.
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