La Corte di Cassazione, con Sentenza n. 24680 dell’ 8 giugno 2023, si è espressa nuovamente sulla qualifica di rifiuto. Il collegio ribadisce che tale definizione va dedotta attraverso dati obiettivi e non dalla scelta personale del detentore che decide se quel bene non gli è più di nessuna utilità. Inoltre, la possibilità di cedere quel “bene” a titolo oneroso non è rilevante al fine di escluderne la qualifica di rifiuto.

Si legge nel dettaglio:

“…la qualifica di rifiuto deve essere dedotta da dati obiettivi, non dalla scelta personale del detentore che decide che quel bene non gli è più di nessuna utilità. Sono elementi obiettivi, ad esempio, l’oggettività dei materiali in questione, la loro eterogeneità, non rispondente a ragionevoli criteri merceologici, e le condizioni in cui gli stessi sono detenuti, così come le circostanze e le modalità con le quali l’originario produttore se ne era disfatto. Non rileva, poi, il fatto che un bene sia ancora cedibile a titolo oneroso, poiché tale evenienza non esclude comunque la natura di rifiuto.”

Inoltre la nozione di rifiuto va “desunta dalle modalità oggettive di deposito dei materiali, a prescindere dalla prova dell’effettiva intenzione del detentore di disfarsi del materiale e persino dalla reale possibilità di reimpiego dei materiali nel ciclo produttivo”.

Quanto alla disciplina dei “sottoprodotti“, la Corte ha sottolineato come i requisiti previsti dall’art. 184 bis del D.Lgs. n. 152/2006, devono essere tutti soddisfatti e che l’onere della prova circa la sussistenza di tali condizioni deve essere assolto da colui che vuol godere del regime di favore. In particolare i requisiti sono:

  • la sostanza o l’oggetto è originato da un processo di produzione, di cui costituisce parte integrante, e il cui scopo primario non è la produzione di tale sostanza od oggetto;
  • è certo che la sostanza o l’oggetto sarà utilizzato, nel corso dello stesso o di un successivo processo di produzione o di utilizzazione, da parte del produttore o di terzi;
  • la sostanza o l’oggetto può essere utilizzato direttamente senza alcun ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica industriale;
  • l’ulteriore utilizzo è legale, ossia la sostanza o l’oggetto soddisfa, per l’utilizzo specifico, tutti i requisiti pertinenti riguardanti i prodotti e la protezione della salute e dell’ambiente e non porterà a impatti complessivi negativi sull’ambiente o la salute umana.

In mancanza di una sola di queste condizioni, il residuo deve considerarsi un rifiuto.

Fonti: Sentenza n. 24680 dell’ 8 giugno 2023