Dopo il caos dello scorso anno, lo Spesometro 2018 sembra partire con il piede giusto.

Recependo le semplificazioni introdotte dal Decreto Legge n. 148/2017, l’Agenzia delle Entrate ha infatti deliberato:

  1. la proroga al 6 aprile 2018 della scadenza relativa alla trasmissione telematica delle fatture emesse e ricevute per il secondo semestre 2017;
  2. una serie di semplificazioni volte ad alleggerire il contenuto della trasmissione e a diradarne la frequenza.

Vediamo nel dettaglio di cosa si tratta.

Cosa viene prorogato e perchè?

Con il provvedimento del 5 febbraio 2018 l’Agenzia ha introdotto delle modifiche allo spesometro 2018 che avranno l’effetto, come vedremo nel seguito dell’articolo, di ridurre il lavoro a carico di consulenti e imprese per la dichiarazione.

Avendo modificato le modalità di trasmissione a ridosso della scadenza (che era fissata per il 28 febbraio), l’Agenzia ha deciso di applicare puntualmente lo Statuto del Contribuente che prevede il rinvio dei termini a 60gg dall’uscita delle modifiche, ovvero per l’appunto al 6 aprile 2018.

Coerentemente, visto anche che il primo invio delle fatture emesse e ricevute aveva causato lo scorso anno non pochi problemi, l’Agenzia ha prolungato sempre al 6 aprile 2018 anche la scadenza per l’invio di eventuali comunicazioni integrative riguardanti il primo semestre 2017.

In sostanza:

  • è rinviato al 6 aprile 2018 il termine per la comunicazione fatture emesse e ricevute relative al II semestre 2017;
  • è rinviato alla medesima data il termine per le eventuali comunicazioni integrative di quelle errate relative al I semestre 2017;
  • per completezza, ricordiamo invece che restano invariate le scadenze relative alle comunicazioni della liquidazione IVA.

Nuova opzione: trasmissione semestrale

In termini di scadenze, nello spesometro 2018 c’è un’altra novità positiva. Nonostante infatti sia prevista, a partire proprio dal 2018, la comunicazione trimestrale dei dati delle fatture emesse e ricevute, viene offerta la possibilità di optare per la trasmissione semestrale delle stesse. Ovvero, come recita il Comunicato stampa ufficiale dell’Agenzia delle entrate, diventa facoltativa la scelta di trasmettere i dati con cadenza trimestrale o semestrale.

Sarà quindi possibile:

  • inviare i dati dell’intero primo semestre entro la scadenza prevista per l’invio dei dati del secondo trimestre;
  • inviare i dati dell’intero secondo semestre entro la scadenza prevista per l’invio dei dati del quarto trimestre.

Perchè spesometro “light”?

Oltre agli alleggerimenti in termini di scadenze, lo Spesometro 2018 prevede anche semplificazioni notevoli di contenuti.

In particolare:

  • per le fatture di importo inferiore ai 300€ registrate cumulativamente ai sensi dell’articolo 6, commi 1 e 6, del DPR 9 dicembre 1996, n. 695 è possibile comunicare i dati del documento riepilogativo in luogo dei dati delle singole fatture;
  • per tali documenti riepilogativi è richiesta la compilazione di un numero minimo di informazioni, ovvero:
    • il numero e la data di registrazione del documento;
    • la partita IVA del cedente/prestatore;
    • la base imponibile;
    • l’aliquota IVA applicata e l’imposta ovvero, ove l’operazione non comporti l’annotazione dell’imposta nel documento, la tipologia dell’operazione.
  • per tutte le fatture registrate normalmente diventa facoltativo compilare i dati anagrafici di dettaglio delle controparti (riportati nella sezione “Altri dati identificativi” della comunicazione).

Come inviare la comunicazione?

L’Agenzia delle entrate mette a disposizione le specifiche tecniche per la compilazione dei dati delle fatturedue software gratuiti, uno per il controllo delle comunicazioni e l’altro per l’invio delle stesse. Si tratta però di programmi che prevedono l’inserimento manuale di dati che dovresti già avere nel tuo gestionale di Contabilità.

Con COGE, il software di Contabilità di Omicron Sistemi, è possibile generare entrambe le comunicazioni relative allo Spesometro in modo semplice e veloce, partendo dalle normali registrazioni contabili.

Fonti (escluse quelle legislative citate nel testo):