Il “Decreto Dignità”, entrato ufficialmente in vigore lo scorso 14 luglio, ha abolito lo split payment (o scissione dei pagamenti) per i professionisti, titolari cioè di partita IVA. Il testo è stato assegnato in sede referente alle Commissioni Finanze e Lavoro della Camera ed ha iniziato l’iter parlamentare il 16 luglio, in quanto dovrà essere convertito in legge entro l’11 settembre 2018, poiché scadrà il 12.
Cos’è lo split payment?
Introdotto nel 2014 con la legge 190, lo split payment prevede che l’IVA sugli acquisti di beni e servizi effettuati dalle pubbliche amministrazioni debba essere versata dalle PA stesse e non dal fornitore. In pratica, sono le stesse amministrazioni che, dopo aver acquistato beni o servizi, devono versare direttamente all’erario l’imposta sul valore aggiunto addebitata in fattura e non i fornitori. Questi ultimi ricevono quindi il pagamento della propria prestazione al netto dell’IVA.
Per chi viene abolito?
Nel decreto originale anche i professionisti, che fornivano beni o servizi alla Pubblica amministrazione, erano impattati da questo regime. Con l’entrata in vigore del “Decreto dignità“, a partire cioè dal 14 luglio scorso, lo split payment per loro è stato abolito.
Possono dire addio allo split payment quindi tutti i professionisti che operano con le pubbliche amministrazioni e le loro controllate, nonché con le società quotate al Fitse Mib.
Come ci si deve comportare ora?
Vediamo nel dettaglio cosa cambia, in termini pratici, per le fatture emesse dopo il 14 luglio:
- il professionista emette la fattura e sulla stessa non deve più indicare la dizione “scissione dei pagamenti”;
- il cliente che riceve la fattura, al momento del pagamento, deve trattenere la ritenuta mentre deve versare al professionista l’IVA relativa e, se ammesso, portarla in detrazione;
- il professionista a fronte dell’emissione della fattura per la quale gli nasce un debito IVA, deve liquidare l’imposta e versarla all’erario.
Quando pagare l’IVA?
A seconda della tipologia di clienti il professionista dovrà versare l’imposta al momento dell’emissione del documento ovvero al momento del pagamento da parte del committente.
- Se il cliente è una PA
In caso di pubbliche amministrazioni, essendo comprese nell’articolo 6 comma 5 del Dpr 633/72, il versamento dell’imposta può avvenire nel momento in cui il committente paga la fattura. Ma attenzione: sulla fattura deve comparire la dizione “fattura ad IVA differita”!
- Se il cliente è una società
Nel caso di società, invece, l’IVA deve essere versata in riferimento al momento di emissione della fattura: entro il 16 del mese successivo a quello di emissione della fattura stessa ovvero entro il 16 del secondo mese successivo al trimestre.