La transizione al digitale è inevitabile sia per i registri contabili che per molti documenti fiscali che, fino a ieri, gestivamo in cartaceo. Inevitabile, vero, ma non priva di alcuni punti che generano incertezze. Per questo motivo noi per primi cerchiamo di aggiornarvi tempestivamente con le ultime novità e qualche approfondimento.
Oggi vi proponiamo la risposta dell’Agenzia delle entrate ad un interpello sulla tenuta dei registri contabili in digitale. Un interpello è una domanda rivolta all’Agenzia riguardante comportamenti fiscali rilevanti. Per registri contabili si intendono i libri IVA (registro e liquidazioni), il libro giornale, il libro inventari e il libro cespiti.
Stampa o conservazione sono facoltative?
La domanda che è stata posta è sostanzialmente questa: visto che l’articolo art.12-octies del D.L. n. 34 del 2019 (convertito con modificazioni dalla L. 28 giugno 2019, n. 58) considera sufficiente la “tenuta di qualsiasi registro contabile con sistemi elettronici su qualsiasi supporto“, è possibile tenere le informazioni contabili solo nel gestionale e produrre in stampa registri contabili solo in sede di verifica senza procedere alla conservazione dei documenti, cartacea o digitale che sia?
La risposta, in una parola, è… no! Questo perchè la legge citata non ha modificato le norme in tema di conservazione, che restano pertanto valide. Se quindi è autorizzata la tenuta dei registri contabili con qualunque sistema informatico, restano validi gli obblighi di conservazione che devono garantire le caratteristiche dell’immodificabilità, integrità, autenticità e leggibilità di tali documenti.
La risposta in dettaglio
Ecco alcuni particolari della risposta fornita dall’Agenzia:
- i documenti fiscali tenuti in formato elettronico non devono essere obbligatoriamente stampati fino al terzo mese successivo al termine di presentazione della relativa dichiarazione dei redditi (fino al sesto mese per i documenti del 2019);
- in alternativa alla stampa è possibile procedere alla conservazione digitale a norma entro gli stessi termini;
- in caso di esplicite richieste in sede di accesso, ispezione o verifica i documenti fiscali devono essere stampati immediatamente;
- l’imposta di bollo per la tenuta del libro giornale, del libro inventari e delle altre scritture in modalità informatica è dovuta ogni 2500 registrazioni o frazioni di esse;
- il bollo relativo alle scritture contabili di un anno tenute in formato digitale, indipendentemente dalla successiva conservazione, deve essere pagato telematicamente in un’unica soluzione, entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio, tramite apposito modello F24.
Qui di seguito potete leggere il testo integrale dell’interpello e della relativa risposta:
https://web.omicronsistemi.it/wp-content/uploads/2021/04/Risposta_236_09.04.2021.pdf