Il decreto Ristori bis ha sospeso tutte le scadenze di versamenti IVA e ritenute, previste per il 16 novembre. Alcune disposizioni del provvedimento non riguardano solo le regioni considerate rosse (attualmente Lombardia, Piemonte, Valle d’Aosta e Calabria), ma si applicano su base nazionale.
Vediamo in dettaglio cosa prevede il decreto.
I versamenti sospesi
Come specificato nell’articolo 7 del suddetto decreto, la sospensione riguarderà unicamente i versamenti i cui termini scadono nel mese di novembre 2020, quali:
- quelli relativi alle ritenute alla fonte, di cui agli articoli 23 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e alle trattenute relative all’addizionale regionale e comunale;
- quelli riguardanti l’imposta sul valore aggiunto (ovvero il versamento di competenza dei mesi luglio-agosto-settembre per i contribuenti “trimestrali” e del mese di ottobre per quelli “mensili”).
Il decreto specifica inoltre che i versamenti sospesi potranno essere effettuati, senza l’applicazione di sanzioni o interessi, scegliendo fra queste due alternative:
- pagando in un’unica soluzione entro il 16 marzo 2021;
- rateizzando la somma fino a un massimo di quattro rate mensili di pari importo (pagando la prima rata sempre entro il 16 marzo 2021).
I soggetti interessati
L’articolo 7 del decreto individua tre gruppi di soggetti coinvolti nella sospensione dei versamenti. Di seguito vediamo quali:
- i soggetti che esercitano le attività economiche interessate dalla chiusura totale su base nazionale. Rientrano in questa categoria i parchi tematici e di divertimento, sale mostre, palestre, piscine, centri benessere, centri termali, sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casinò, cinema, teatri discoteche e sale da ballo;
- le imprese che esercitano le attività di ristorazione aventi domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nelle aree caratterizzate da uno scenario di elevata o massima gravità e da un livello di rischio alto. Quelle all’interno cioè delle regioni arancioni (attualmente Puglia e Sicilia, Abruzzo, Basilicata, Liguria, Toscana, e Umbria) e rosse (ad oggi Calabria, Lombardia, Piemonte e Valle d’Aosta);
- i soggetti che esercitano l’attività alberghiera, l’attività di agenzia di viaggio o quella di tour operator aventi domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nelle aree caratterizzate da uno scenario di massima gravità (regioni rosse).
I soggetti coinvolti dalle misure di restrizione per fronteggiare il coronavirus possono quindi tirare un piccolo sospiro di sollievo in questo momento di difficoltà, sperando che si possa tornare presto alla normalità.